Art. 2.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori).

      1. All'articolo 97, comma 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «dai commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 7»; le parole «dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di novanta giorni, o, in caso di reiterazione delle violazioni nel corso di un biennio la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

      2. All'articolo 169, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa con motoveicoli, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

      3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

          «7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, oltre la sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
      4. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti:

          a) al comma 1-bis, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

          «b-bis) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h;

 

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          «b-ter) di quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 1,5 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h»;

          b) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

      5. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «depositare il veicolo» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito della provincia in cui è avvenuto l'accertamento,»;

          b) al comma 2-bis, il terzo periodo è soppresso;

          c) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

      «2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne sia che il reato sia stato commesso da un detentore minorenne. A cura dell'autorità di polizia il ciclomotore o il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo deve essere rimosso e trasportato in un luogo di deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e di custodia. Si applicano le disposizioni del comma 2-quinquies»;

          d) al comma 7, dopo la parola: «annotazione» sono inserite le seguenti: «, senza oneri ed emolumenti,».

      6. All'articolo 214, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171, il fermo

 

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amministrativo del veicolo è disposto per centottanta giorni».

      7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie, ai sensi degli articoli 97, comma 14, 169, commi 2 e 7, e 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente prima della predetta data di entrata in vigore della presente legge, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo.